REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 45.
Istituzione e compiti dell’URP.
1. Entro dodici mesi dall’avvenuta trasformazione in ASP, l’organo di amministrazione dell’azienda delibera l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, determinando le risorse umane e strumentali da assegnare al medesimo in relazione ai compiti assegnati.
2. Le attribuzioni funzionali dell’ufficio sono determinate nel regolamento di organizzazione e contabilità dell’azienda e devono assicurare l’espletamento dei seguenti compiti:
a) garantire la divulgazione delle informazioni relative al funzionamento dell’azienda ed alle prestazioni erogate;
b) raccogliere istanze e suggerimenti da parte degli utenti o dei loro parenti;
c) curare le relazioni esterne dell’azienda anche con lo scopo di analizzare i fabbisogni assistenziali nell’ambito territoriale di riferimento;
d) formulare proposte agli organi di amministrazione e di gestione dell’azienda;
e) assicurare agli utenti, che si trovino nell’impossibilità di provvedervi autonomamente, la possibilità di svolgere le proprie operazioni amministrative mediante delega al responsabile dell’ufficio;
f) promuovere l’attività istituzionale dell’azienda;
g) verificare ipotesi di costituzione di forme di collaborazione con altri soggetti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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