REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 45.
Istituzione e compiti dell’URP.
1. Entro dodici mesi dall’avvenuta trasformazione in ASP, l’organo di amministrazione dell’azienda delibera l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, determinando le risorse umane e strumentali da assegnare al medesimo in relazione ai compiti assegnati.
2. Le attribuzioni funzionali dell’ufficio sono determinate nel regolamento di organizzazione e contabilità dell’azienda e devono assicurare l’espletamento dei seguenti compiti:
a) garantire la divulgazione delle informazioni relative al funzionamento dell’azienda ed alle prestazioni erogate;
c) curare le relazioni esterne dell’azienda anche con lo scopo di analizzare i fabbisogni assistenziali nell’ambito territoriale di riferimento;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia