REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 46.
Responsabile dell’URP.
1. Con provvedimento dell’organo di amministrazione viene individuato, all’interno della struttura organizzativa dell’azienda, il funzionario responsabile della gestione dell’ufficio e delle relative attribuzioni indicate dal regolamento.
2. Il responsabile dell’ufficio relaziona annualmente l’organo di amministrazione ed il direttore dell’azienda sulle attività dell’URP e formula le proposte ritenute utili allo sviluppo della struttura.
3. L’organo di amministrazione dell’azienda determina annualmente un importo destinato a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare il funzionamento dell’ufficio ed il perseguimento degli obiettivi allo stesso assegnati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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