REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 48.
Fusione delle ASP.
1. Gli organi di amministrazione delle ASP possono deliberare la fusione delle aziende da essi amministrate.
2. Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle ASP interessate dalla fusione devono specificare se si tratti di fusione per incorporazione ovvero se dalla fusione derivi l’istituzione di una nuova azienda; in tale ultimo caso gli organi di amministrazione devono approvare anche lo statuto dell’ente.
3. All’istanza di fusione, da inoltrare alla competente Direzione generale della Giunta regionale, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) statuto in originale dell’ente risultante dalla fusione delle ASP originarie recante in ogni pagina scritta il timbro dell’ente e la sottoscrizione del Presidente dell’ente;
4. Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente, devono essere approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’istituzione.
5. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell’I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia