REGOLAMENTO REGIONALE
4 giugno 2003
, N. 11
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11
Art. 51.
Istituzione dell’albo dei direttori.
1. L’albo dei direttori delle ASP è istituito con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’albo è aggiornato periodicamente con frequenza annuale. (1)
2. L’istanza di iscrizione nell’albo di cui al comma 1, corredata della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 52, può in qualsiasi momento essere trasmessa dagli interessati alla competente direzione della Giunta regionale.(2)
3. L’albo è diviso in due sezioni:
4. I direttori iscritti nella prima sezione dell’albo possono svolgere il medesimo incarico anche nelle ASP derivanti da II.PP.A.B. di classe seconda. I direttori iscritti nella seconda sezione dell’albo svolgono il loro incarico unicamente nelle ASP derivanti da II.PP.A.B. appartenenti alla classe seconda.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 2 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 , dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 3 aprile 2019, n. 7e dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 16 marzo 2022, n. 2
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia