REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 51.
Istituzione dell’albo dei direttori.
1. L’albo dei direttori delle ASP è istituito con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’albo è aggiornato periodicamente con frequenza annuale. (1)
2. L’istanza di iscrizione nell’albo di cui al comma 1, corredata della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 52, può in qualsiasi momento essere trasmessa dagli interessati alla competente direzione della Giunta regionale.(2)
3. L’albo è diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti i soggetti che possono ricoprire l’incarico di direttori delle ASP originate da II.PP.A.B. appartenenti alla classe prima;
b) nella seconda sezione sono iscritti i soggetti che possono ricoprire l’incarico di direttori delle ASP originate da II.PP.A.B. appartenenti alla classe seconda.
4. I direttori iscritti nella prima sezione dell’albo possono svolgere il medesimo incarico anche nelle ASP derivanti da II.PP.A.B. di classe seconda. I direttori iscritti nella seconda sezione dell’albo svolgono il loro incarico unicamente nelle ASP derivanti da II.PP.A.B. appartenenti alla classe seconda.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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