REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 26.
Sanzioni.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni dei regolamenti provinciali, limitatamente alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. (58)
NOTE:
58. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ggg) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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