REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2003 , N. 19

Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con L.R. 14 gennaio 2000 n. 2

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 14 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-12;19

Art. 7.
Validità delle sedute.
1. La Conferenza è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza.
2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l’adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall’aula prima delle votazioni.
3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
4. Qualora nel corso della discussione che venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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