(Criteri di ammissione degli ordini e dei collegi)
1. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta.
2. Per la prima formazione della Consulta sono considerati gli ordini e i collegi professionali operanti in Lombardia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia