Regolamento Regionale 24 febbraio 2006 , N. 1

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 28 Febbraio 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-02-24;1

Art. 3
(Criteri di ammissione delle rappresentanze delle associazioni professionali)
1. Sono ammesse alla Consulta le associazioni professionali che ne facciano richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere strutture organizzative e funzionali in almeno tre province della regione ed un numero di iscritti a livello nazionale non inferiore allo 0,02 per mille della popolazione regionale;
b) ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno cinque province della regione e iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,02 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;
c) ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno sette province della regione;
d) ovvero iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,03 per mille della popolazione regionale;
e) non avere rappresentanti legali che abbiano riportato condanne passate in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione;
f) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni;
g) avere una rappresentanza regionale, preferibilmente attestata nello statuto;
h) svolgere l’attività di tutela degli associati con continuità in ambito regionale da almeno due anni;
i) avere, in base allo statuto, come scopo esclusivo, la tutela degli associati senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;
j) tenere un elenco degli associati, aggiornato annualmente, articolato per strutture organizzative e funzionali;
k) redigere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenere le scritture contabili conformemente alla vigente normativa in materia di contabilità;
l) presentare idonea documentazione che attesti i requisiti culturali e i percorsi di formazione che si richiedono per l’ammissione all’associazione;
m) garantire regole di democrazia interna ed esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi eserciti o intenda esercitare la medesima attività;
n) svolgere con continuità attività di assistenza e consulenza agli associati, utilizzando allo scopo idonei strumenti, anche informatici;
o) promuovere campagne di informazione e comunicazione o di monitoraggio;
p) garantire la qualità dei servizi resi agli utenti mediante idonee modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati;
q) garantire il rispetto di regole deontologiche che assicurino l’imparzialità, la competenza e la responsabilità dei membri dell’associazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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