Regolamento Regionale 24 febbraio 2006 , N. 1

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 28 Febbraio 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-02-24;1

Art. 4
(Domanda di ammissione)
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei componenti la Consulta, gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche presentano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di ammissione alla Consulta sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla documentazione relativa alla composizione degli organi e alla sede, nonché copia dello statuto e del regolamento.
2. Le associazioni professionali presentano alla D.G. apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata da:
a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo, nonché indicazione della sede sociale;
b) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino la composizione degli organi sociali nonché i soggetti che operano all’interno dell’associazione medesima;
c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che l’associazione svolge l’attività con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante concernente la tenuta dell’elenco degli iscritti, aggiornata al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello cui si riferisce la domanda, con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
e) relazione comprensiva di dati quantitativi sull’attività svolta nell’anno precedente a quello della domanda di ammissione;
f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino, oltre a quanto previsto all’articolo 3, ogni elemento utile ad inquadrare l’attività e l’area in cui opera l’associazione sul territorio regionale, con particolare riferimento alle tematiche trattate, alle province servite, alle strutture organizzative e funzionali attive, alle campagne di informazione effettuate e ai siti web resi operativi;
g) copia del rendiconto economico e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;
h) autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell’associazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e);
i) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione circa la sussistenza di un ordinamento a base democratica.
3. Gli schemi di domanda e i modelli relativi alla documentazione da presentare da parte degli interessati, sono predisposti e forniti dalla D.G..
4. La D.G. verifica la completezza della documentazione presentata e l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 3.
5. Qualora la D.G. ravvisi ragioni ostative all’inserimento degli ordini, collegi ed associazioni professionali nell’elenco della Consulta, ovvero accerti la necessità di integrare la documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti.
6. Se l’ordine, il collegio o l’associazione non presenta le integrazioni richieste entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, la D.G. comunica all’interessato, con apposito provvedimento, il diniego all’inserimento nell’elenco dei componenti della Consulta.
7. La D.G. può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione, sul mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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