Regolamento Regionale 24 febbraio 2006 , N. 1

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 28 Febbraio 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-02-24;1

Art. 8
(Composizione della Consulta)
1. In attuazione dell’articolo 4 della l.r. 7/2004, la Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La Consulta , nel pieno rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini, nonché sulla base di quanto indicato dagli articoli 51 e 117 della Costituzione Italiana, è composta da:
a) l’assessore competente in materia;
b) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
c) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da rispettivi ordini e collegi, per ciascuna delle professioni ordinistiche, ovvero iscritte al CUP;
d) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni professionali individuate dal vigente rapporto di monitoraggio del CNEL, ovvero iscritte al COLAP e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
3. Ai lavori della Consulta partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante del CRTDCU, nonché un esperto per ogni disciplina di riferimento designato dalle singole università lombarde.
4. La consulta delle professioni può essere integrata da ulteriori ordini, collegi e da associazioni professionali previa deliberazione di almeno quattro quinti dei componenti della Consulta stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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