Regolamento Regionale 24 febbraio 2006 , N. 1

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 28 Febbraio 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-02-24;1

Art. 9
(Presidenza)
1. L’assessore competente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca e presiede la Consulta.
2. La Consulta elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da tre vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti delle professioni ordinistiche, uno tra i rappresentanti delle professioni non ordinistiche ed uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 7/2004.
3. L’ufficio di presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, formula l’ordine del giorno di ogni riunione, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 7/2004.
4. L’ufficio di presidenza rimane in carica per la durata della legislatura e svolge le sue funzioni fino alla ricostituzione della nuova Consulta.
5. L’ufficio di presidenza si avvale di una segreteria tecnica composta dal dirigente della D. G competente che espleta la funzione di segretario e da un funzionario di categoria non inferiore alla "D", per l’attività e l’istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle sedute della Consulta stessa.
6. Il presidente della Consulta, o suo delegato, con proprio decreto prende atto della composizione dell’ufficio di presidenza e della segreteria tecnica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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