Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 5
(Perforazioni finalizzate al controllo degli acquiferi)
1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell’acqua comunicano alla provincia competente l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
2. Qualora le perforazioni siano funzionali all’abbassamento della falda per l’esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegati:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni;
c) cartografia idonea a individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l’ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l’interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
4. Nel termine di cui al comma 3, l’ufficio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell’acquifero sotterraneo.
5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette alla provincia competente la stratigrafia dei terreni attraversati.
6. Nei casi di cui al comma 1 l’eventuale emungimento d’acqua non è soggetto a concessione né al pagamento del canone.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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