Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 11
(Pubblicazione)
1. Ricevuta l'attestazione di avvenuto pagamento di cui all’art. 10, comma 2, l’ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), contenente:
a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda;
b) i dati principali della derivazione: luogo di presa, portate da derivarsi, volume di prelievo ed uso dell’acqua, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici derivati, luoghi e corpi idrici interessati dalla restituzione, e, nei casi di domande di concessioni ad uso idroelettrico, salto e potenza nominale media;
c) l’ufficio istruttore e l’ufficio competente per il provvedimento finale;
d) il termine di cui al comma 3;
e) il termine di cui all’art. 12, comma 1, con indicazione delle modalità di presa visione da parte degli interessati della domanda e della documentazione tecnica.
2. L’avviso di cui al comma 1è comunicato, in caso di domanda riguardante acque sotterranee, al proprietario del fondo interessato ove diverso dal richiedente, ed è in ogni caso pubblicato nel sito telematico della provincia, in apposito spazio riservato alle domande di concessione, e trasmesso, unitamente ad una copia degli atti progettuali, ai comuni il cui territorio sia interessato affinché provvedano, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, all’affissione nei rispettivi albi pretori per quindici giorni consecutivi.
3. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1.
4. Le domande di cui al comma 3 presentate oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono istruite solo dopo la decisione definitiva sulla domanda precedentemente pubblicata.
5. L'ufficio istruttore, ove il progetto sia soggetto a procedura di verifica, prima di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 12, acquisisce le risultanze della verifica dalla autorità competente sull'esclusione o assoggettamento alla procedura di VIA, effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) o di eventuali modalità operative approvate dalla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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