Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 13
(Conclusione dell’istruttoria e relazione finale)
1. Esauriti gli adempimenti di cui all’articolo 12, l’ufficio istruttore conclude l’istruttoria emettendo relazione dettagliata, contenente in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine a:
a) quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla specie di derivazione progettata;
b) opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi;
c) cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
d) atti e interventi dei terzi presentati nel corso dell’istruttoria, eventuali controdeduzioni dell’istante e tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e) finalità cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f) canoni e sovracanoni da richiedere, con l’indicazione dei relativi calcoli;
g) domanda da preferire, in caso di concorrenza. Per le grandi derivazioni la relazione contiene il confronto tra le caratteristiche delle domande concorrenti evidenziando per ciascuna di esse aspetti favorevoli e contrari in relazione al perseguimento di uno speciale o generale prevalente interesse pubblico anche in relazione agli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di uso e tutela della risorsa idrica.
2. In caso di domanda di concessione riguardante una grande derivazione, l’ufficio istruttore, emessa la relazione d’istruttoria la invia, unitamente alla documentazione riguardante l’istruttoria, alla struttura regionale competente per il provvedimento finale.
3. Le province, per le decisioni in merito alle domande di piccole derivazioni sulle quali siano state presentate osservazioni e/o opposizioni o che risultino concorrenti con altre, possono avvalersi del parere di organi consultivi tecnico-amministrativi dalle stesse costituiti. In tal caso il parere deve essere acquisito nel termine perentorio di sessanta giorni dall’emissione della relazione.
4. Per le grandi derivazioni, la struttura regionale competente per il provvedimento finale può avvalersi del parere del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme che lo disciplinano.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi