Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 20
(Durata delle concessioni)
1. Le concessioni sono rilasciate per una durata temporanea, contenuta nei limiti massimi stabiliti, per ciascuna tipologia d’uso, dall’articolo 21 del r.d. 1775/1933, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia