Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 22
(Autorizzazione alla perforazione di pozzi)
1. Nei casi di domande di concessione di acque sotterranee reperite mediante la costruzione di pozzi, l’ufficio istruttore, una volta conclusa la conferenza di servizi di cui all’articolo 12, ove non vi siano domande concorrenti, procede all’autorizzazione dei lavori di escavazione del pozzo o dei pozzi indicati nella domanda di concessione secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile e alle falde captabili;
c) le modalità e la tipologia di prove da effettuare sulle falde nel corso dei lavori di perforazione;
d) l’obbligo di comunicare l’inizio dei lavori di perforazione e i dati identificativi dell’impresa incaricata della loro esecuzione e del direttore dei lavori;
e) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore ad un anno, con possibilità di proroga, su motivata istanza del richiedente, per ulteriori sei mesi;
f) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico;
g) le cautele da adottarsi per prevenire inquinamenti delle falde;
h) l’eventuale obbligo di installazione di piezometri, contalitri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;
i) l’obbligo di inviare, per i pozzi che superano i 30 metri di profondità, la comunicazione di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale), all’A.P.A.T. (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) – Servizio Geologico Nazionale.
3. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa o per inosservanza degli obblighi stabiliti con il provvedimento di autorizzazione ovvero nei casi in cui ciò sia reso necessario per la tutela del pubblico interesse.
4. Ai fini della conclusione del procedimento di concessione il richiedente trasmette all’ufficio istruttore entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione una relazione finale secondo le modalità tecniche stabilite dalla Direzione regionale competente.
5. Qualora la perforazione sia finalizzata ad un uso temporaneo, non superiore ad un anno, delle acque rinvenute o all’installazione di sonde geotermiche, il procedimento autorizzativo è regolato dalle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del presente regolamento; in tali casi l’utilizzo delle acque è subordinato al rilascio di una licenza d’uso, secondo la disciplina di cui all' articolo 32, con l’esclusione dei termini temporali di durata della licenza, ed al pagamento del relativo canone annuo.(4)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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