Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 27
(Interventi di manutenzione straordinaria)
1. Non possono essere eseguite senza previa autorizzazione da parte dell’ufficio istruttore, le opere e gli atti elencati all’articolo 217 del r.d. 1775/1933 e gli altri interventi di manutenzione straordinaria che non incidono in alcun modo sulla consistenza e sulla sagoma delle opere di derivazione e che non modificano gli elementi contenuti nel disciplinare di concessione e/o nel progetto esecutivo approvato e collaudato ovvero le condizioni d’esercizio della concessione. In relazione alla complessità degli interventi previsti, al fine di integrare le azioni dei diversi soggetti coinvolti e semplificare l’iter autorizzativo dei lavori previsti, l’ufficio istruttore può convocare una conferenza di servizi.
2. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell’uso della forza motrice, ovvero i lavori di manutenzione ordinaria che possono comportare temporanee limitazioni dell’operatività ("fuori servizio") delle opere di derivazione o di scarico, sono previamente comunicati all’autorità concedente.
3. Per l’applicazione dei commi 1 e 2, il concessionario proponente gli interventi trasmette all’autorità concedente, con un congruo anticipo rispetto al periodo previsto per l’attuazione dei lavori, una relazione tecnica supportata da disegni di consistenza, commisurata all’entità degli interventi proposti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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