Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 28
(Sottensioni)
1. Quando una domanda di concessione per un’importante utilizzazione d’acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni già legittimamente costituite o concesse, si rilascia la nuova concessione qualora essa risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell’interesse pubblico.
2. La nuova concessione non può essere rilasciata qualora l’ufficio istruttore non abbia provveduto a sentire in via preliminare il titolare dell’utenza sottesa.
3. Nei casi previsti al comma 1 il concessionario fornisce agli utenti preesistenti, per tutta la durata dell’originaria concessione, una corrispondente quantità di acqua ovvero, nel caso di sottensione di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata.
4. Il nuovo concessionario provvede a proprie cure e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
5. Gli utenti preesistenti versano annualmente al nuovo concessionario un importo pari al canone di concessione e alla relativa addizionale regionale, che avrebbero dovuto versare in favore della Regione.
6. Qualora, per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, gli utenti preesistenti siano manlevati da spese di esercizio, essi dovranno rifondere al nuovo concessionario una quota delle spese dallo stesso sostenute, in ogni caso in misura non superiore agli esborsi che avrebbero sostenuto in assenza della nuova concessione.
7. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il nuovo concessionario non è tenuto alla fornitura ma solo a indennizzare il titolare di quest’ultima in base alle norme in materia di espropriazioni.
8. La valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 7, è attribuita in via esclusiva all’autorità concedente e non al nuovo concessionario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia