Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 29
(Concessioni su opere preesistenti afferenti ad altre concessioni)
1. Quando ai fini dell’esercizio di una nuova concessione, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, sia necessario avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze già costituite, l’autorità concedente procede al rilascio della nuova concessione indicando nel provvedimento finale e nel disciplinare le cautele e gli obblighi imposti ai fini della coesistenza con le utenze già in esercizio, anche ai fini della corretta gestione e manutenzione delle opere di derivazione, nonché l’eventuale compenso che il nuovo concessionario deve corrispondere ai titolari di queste ultime.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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