Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 31
(Trasferimento di utenza)
1. Le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di passaggio di proprietà del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del r.d. 1775/1933.
2. Per quanto attiene a tutti gli altri usi, non è ammessa la cessione delle utenze, né in tutto né parzialmente, senza il preventivo nulla-osta da rilasciarsi da parte dell’autorità concedente. La richiesta di nulla-osta è presentata, direttamente a quest’ultima a cura del concessionario, illustrando i motivi che determinano la cessione.
3. L’autorità concedente provvede entro trenta giorni dalla richiesta comunicando il relativo provvedimento di nulla-osta ovvero di diniego motivato al concessionario che intende cedere l’utenza.
4. Ottenuto il nulla-osta di cui al comma 3 il concessionario può procedere alla cessione dell’utenza; entro trenta giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, il nuovo concessionario produce all’autorità concedente il relativo atto traslativo in copia conforme all’originale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia