Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 32
(Licenze di attingimento)
1. L’autorità concedente può concedere licenze per l’attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde o sugli argini purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
2. In caso di derivazione ad uso piscicolo la licenza può essere concessa anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità diverse da quelle stabilite al comma 1, purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c) e la portata non sia superiore ai 10 l/s.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia