Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 33
(Denunce annuali delle acque derivate e misuratori di portata)
1. Tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche, esclusi i prelievi contemplati all’articolo 4:
a) installano e mantengono in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati;
b) trasmettono alla provincia competente la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate e dei volumi d’acqua derivati e, nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico, anche dell'energia prodotta;
c) se la captazione è a bocca libera, l’ufficio istruttore può scegliere di non imporre l’installazione di un idoneo strumento di misura delle portate, se questa risulta tecnicamente impossibile o troppo onerosa; in questo caso la denuncia delle portate derivate viene stimata sulla base dello studio tecnico – idrogeologico presentato contestualmente alla richiesta di concessione.
2. Per effettuare la denuncia annuale di cui al comma 1, lettera b), la Giunta regionale indica le modalità e i termini per la presentazione e approva altresì le schede e i modelli necessari, contemplando anche la modalità di presentazione mediante supporto informatico. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale indica criteri e norme tecniche per gli strumenti di misura che i concessionari installano presso i punti di prelievo e restituzione delle acque, nonché i protocolli informatici relativi alla trasmissione all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) dei dati di tali misurazioni.
2 bis. Con deliberazione della Giunta Regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione e nel rispetto delle linee guida di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.(5)
3. Fino a diversa disposizione della Giunta regionale, il termine per la presentazione delle denunce annuali delle misurazioni delle portate e dei volumi d’acqua derivati relativi all’anno precedente è fissato al 31 marzo di ogni anno.
4. Tutti i soggetti richiedenti una nuova concessione di derivazione, ovvero in sede di rinnovo, variante della concessione, o di adeguamento della derivazione al rilascio del DMV, installano idonei strumenti per la misura delle portate e dei volumi d’acqua derivati, previa presentazione di idoneo progetto delle opere e degli strumenti necessari ed approvazione da parte dell’autorità concedente, sentita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).
5. L’inadempienza del concessionario in ordine all’installazione degli strumenti di misura può comportare la decadenza della concessione ai sensi dell’articolo 37.
6. Ai soggetti che violano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono applicate le sanzioni previste dall’art. 54, comma 10-bis, del d. lgs. 152/1999.
7. Le funzioni di controllo e accertamento delle violazioni di cui al comma 6, nonché l’irrogazione delle sanzioni, sono di competenza della provincia, per quanto concerne le concessioni di piccole derivazioni d’acqua, gli attingimenti, e le concessioni di grandi derivazioni, salvo la competenza della Regione per la sola irrogazione delle sanzioni per le concessioni di grandi derivazioni.
NOTE:
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 del r.r. 2 dicembre 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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