Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 34
(Disposizioni in ordine alla determinazione del canone di concessione)
1. Il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è determinato sulla base della portata costante o media annua di concessione [QM, indicata in l/s]. Per l’uso idroelettrico o la produzione di forza motrice il canone è stabilito in base alla potenza nominale media di concessione [PNM, indicata in kW], definita dalla seguente espressione: PNM = QM [l/s]* salto utile/102 Restano salve le disposizioni contenute all’art. 18 della legge 36/1994 circa le modalità per la determinazione del canone delle acque utilizzate ad uso industriale per le quali si adotta come unità di misura il "modulo industriale" corrispondente ad un volume di concessione pari a 3.000.000 m3/anno.
2. Ai fini della determinazione del canone per le derivazioni che vengono utilizzate per l’irrigazione estiva e per l’irrigazione jemale, il dimezzamento del canone compete alle derivazioni soltanto jemali.
3. Per le derivazioni ad uso irriguo, agli effetti del calcolo del canone, si debbono tenere distinti i due quantitativi (costanti o medi) stagionali e si ammette che il canone annuo dovuto per la irrigazione estiva valga anche per la derivazione di un quantitativo di acqua jemale pari a quello estivo, omettendosi perciò il canone jemale quando la derivazione jemale è pari o minore di quella estiva. Nel caso in cui la derivazione jemale è maggiore di quella estiva vi è tuttavia un quantitativo d’acqua non coperto da alcun canone sul quale si applicherà il canone nella misura ridotta stabilita per l’irrigazione jemale.
4. Nel caso la derivazione, da corso d’acqua superficiale o da acque sotterranee, sia ad uso promiscuo, ai fini della determinazione del canone e della durata di concessione si farà riferimento all’uso economicamente prevalente qualora non sia tecnicamente individuabile la portata o il volume destinato ad ognuno dei singoli usi oggetto di concessione. Diversamente, si provvederà a quantificare il canone dovuto per ciascun uso effettuato ed il canone demaniale sarà dato dalla somma dei canoni dovuti per i singoli usi praticati in relazione alle portate o ad i volumi ad essi destinati. Resta fatta salva, per l’uso promiscuo di irrigazione e forza motrice, la disciplina di cui all’art. 36 del r.d. 1775/1933 ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che si tratti di una sola ditta utente ed esercente globale della utilizzazione promiscua e non già che la ditta richiedente risulti dall’accoppiamento, eventualmente artificioso, di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il provvedimento di concessione;
b) che si tratti della stessa acqua prima azionante i meccanismi dell’utenza idroelettrica e poi distribuita per irrigazione e che essa già non competa ad utenti irrigui di valle;
c) che le opere di presa, condotta e distribuzione, formino un sol corpo e non vi sia restituzione dell’acqua di scarico dell’utenza idroelettrica al corso d’acqua pubblico, da quale venga poi ripresa per uso irriguo, ovvero non vi sia un semplice spostamento di presa per consentire l’uso idroelettrico a monte.
5. In ordine all’applicazione della riduzione del 50% del canone prevista all’art. 18, lettere a) e d), della legge 36/1994, ovvero della riduzione prevista per l’uso irriguo all’art. 35, comma 1, del r.d. 1775/1933 si assume quanto segue:
a) per l'uso industriale può essere applicata, limitatamente alla sola quantità d’acqua restituita, nel caso in cui le caratteristiche qualitative delle acque restituite a valle del processo produttivo mantengano le medesime caratteristiche qualitative delle acque prelevate. Ai fini della verifica delle predette caratteristiche qualitative si assumono quali parametri chimico-fisico-batteriologici di riferimento quelli indicati nella Tabella 3, Allegato 5 del d.lgs 152/1999. Ai fini del confronto delle caratteristiche qualitative a monte ed a valle del processo produttivo i controlli dei parametri dovranno essere effettuati presso il punto di captazione e presso il punto di scarico delle acque immediatamente prima che queste ritornino nel corpo idrico recettore. E’ ammesso, per ogni singolo parametro, uno scarto non superiore al 5% tra il valore rilevato nelle acque prelevate e il valore rilevato nelle acque a valle del processo produttivo immediatamente a monte dell’immissione dello scarico nel corpo idrico recettore;
b) per l'uso irriguo può essere applicata, limitatamente alla sola quota d’acqua restituita, nel caso in cui le caratteristiche qualitative delle acque restituite, sia in corpo idrico superficiale (art. 35, comma 1, del r.d. 1775/1933) sia in falda (art. 18, lett. a della l. 36/1994), rimangano invariate rispetto a quelle delle acque prelevate. Ai fini della verifica delle predette caratteristiche qualitative si assumono quali parametri chimico-fisico-batteriologici di riferimento quelli indicati nella Tabella 3, Allegato 5 del d.lgs. 152/1999. Ai fini del confronto delle caratteristiche qualitative a monte ed a valle dell’uso irriguo i controlli dei parametri dovranno essere effettuati presso il punto di captazione e:
1) nel caso di restituzione delle colature o dei residui d’acqua in corpo idrico superficiale, presso il punto di scarico delle acque immediatamente prima che queste ritornino nel corpo idrico recettore;
2) nel caso di restituzione in falda, presso punti di monitoraggio all’uopo predisposti che consentano la verifica dello stato qualitativo delle acque percolate nel suolo, nel primo sottosuolo e nella prima falda.
E’ ammesso, per ogni singolo parametro, uno scarto non superiore al 5% tra il valore rilevato nelle acque prelevate e il valore rilevato nelle acque a valle dell’uso effettuato.
6. Dall’entrata in vigore del presente regolamento la riduzione del 50 % del canone può essere ammessa nelle nuove concessioni e nei rinnovi solo nel caso in cui siano rispettate la condizioni stabilite nel precedente comma 5, lettere a) e b). Nel caso di concessione ad uso industriale con riduzione del canone assentita dall’autorità concedente nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della l. 36/1994 e l’entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, la predetta riduzione manterrà validità oltre la data del 31 dicembre 2007 solamente nel caso in cui il concessionario garantisca il rispetto dei parametri di cui al precedente comma 5, lettera a). Analogamente, la riduzione del canone irriguo nell’accezione di cui all’art. 35, comma 1 del r.d. 1775/1933, se assentita, manterrà validità oltre la data del 31 dicembre 2007 solamente nel caso in cui il concessionario garantisca il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera b). Nel caso in cui il concessionario non riesca a garantire nelle acque restituite il rispetto delle condizioni qualitative indicate al comma 5, a decorrere dall’ 1 gennaio 2008 cesserà la riduzione assentita e, da quella data, il canone dovrà essere versato per intero.
7. Ai fini della verifica periodica del rispetto delle anzidette condizioni la Direzione regionale competente provvede ad indicare le modalità tecniche in base alle quali il concessionario provvede ad effettuare, a propria cura e spese, il monitoraggio delle caratteristiche qualitative delle acque prelevate e restituite, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia.
8. L’autorità concedente ha facoltà di accordare l’esonero parziale o totale del canone demaniale oltre che nei casi già disciplinati, anche per gli usi della risorsa idrica legati a scopi didattici o ad iniziative connesse alla valorizzazione delle tradizioni e alla diffusione della cultura dell’acqua.
9. Sino all’approvazione di nuovi canoni, ai fini dell’individuazione ed applicazione del canone annuale di concessione i singoli usi definiti all’articolo 3 sono equiparati agli usi indicati all’art. 18 della legge 36/1994, secondo la tabella di equiparazione di cui all’allegato A) del presente regolamento.
10. Il pagamento dell’annuo canone demaniale per l’uso dell’acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione tiene luogo, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del r.d. 523/1904 per l’occupazione di aree e sedimi demaniali del reticolo idrico principale e minore attuate con le opere oggetto di concessione. Nel caso in cui la concessione rilasciata ai sensi del r.d. 1775/1933 non preveda la corresponsione di un annuo canone demaniale ovvero non sia previsto uso dell’acqua è facoltà dell’amministrazione regionale di stabilire un canone annuo minimo per semplice riconoscimento della proprietà demaniale sulle opere oggetto di concessione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia