Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

Art. 38
(Revoca)
1. La concessione può essere oggetto di revoca anche parziale da parte dell’autorità concedente, in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.
2. La revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di revoca parziale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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