Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
Art. 41
(Disposizioni transitorie generali sui procedimenti di concessione in corso)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43, il presente regolamento si applica anche ai procedimenti di concessione di derivazione in corso alla sua entrata in vigore, ferma restando la previgente normativa sulla competenza. Detti procedimenti sono conclusi entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli adempimenti istruttori compiuti nei procedimenti di cui al comma 1 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono fatti salvi ove compatibili con il medesimo.
3. In applicazione dei principi di cui ai commi 1 e 2:
a) le domande che, all’entrata in vigore del presente regolamento, sono state presentate ma non ancora pubblicate, sono fatte oggetto di pubblicazione ai sensi dell’articolo 11, previa esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 10;
b) i procedimenti nei quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, non sia completata la fase di visita locale d’istruttoria proseguono ai sensi dell’articolo 12 e seguenti, fatti salvi pareri, osservazioni ed opposizioni già acquisiti, nonché l’eventuale pronuncia positiva in ordine alla V.I.A.;
c) per i procedimenti nei quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, sia completata la fase di visita locale d’istruttoria, l’ufficio istruttore indice la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 12 soltanto se sia necessario in relazione a eventuali modificazioni naturali e artificiali intervenute sulle condizioni e sullo stato dei luoghi interessati. Se non ha indetto la conferenza di servizi, l’ufficio istruttore, ove accerti che taluno tra gli enti elencati nell’articolo 12 non è stato invitato alla visita locale precedentemente svolta, richiede a detto ente il parere di competenza, ove non abbia già provveduto. Conclusa la conferenza di servizi ovvero acquisiti i pareri richiesti ai sensi del secondo periodo della presente lettera ovvero scaduti i termini per l’espressione di questi ultimi ai sensi dell’articolo 12, commi 6 e 7, l’ufficio istruttore conclude l’istruttoria ed emette la relazione finale ai sensi dell’articolo 13;
d) ove la relazione finale d’istruttoria sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, l’ufficio istruttore procede agli adempimenti istruttori necessari per adeguare la relazione finale a quanto previsto dall’articolo 13;
e) in ogni caso il provvedimento finale è emesso nell’osservanza del capo III del titolo II del presente regolamento e della normativa in materia di V.I.A.
4. Il prelievo della risorsa autorizzato in via provvisoria nell’ambito dei procedimenti di concessione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento può essere proseguito fino alla conclusione del procedimento, fatti salvi gli obblighi e le cautele imposti dall’ufficio istruttore e il potere di revoca dell’autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia