Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 4
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4
Art. 2
(Definizioni)
1. Fatte salve le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs.152/1999, si intende per:
a) "evento meteorico" una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente di-stanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a di-stanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
b) "acque meteoriche di dilavamento" la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
c) "acque di prima pioggia" quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante ser-vita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
d) "acque di seconda pioggia" la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le ac-que di prima pioggia;
e) "acque pluviali" le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
f) "superficie scolante" l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente Regolamento;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia