Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 3
(Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)
1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali ac-que provengano:
a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
1) industria petrolifera;
2) industrie chimiche;
3) trattamento e rivestimento dei metalli;
4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
6) produzione di pneumatici;
7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
8) produzione di calcestruzzo;
9) aree intermodali;
10) autofficine;
11) carrozzerie;
b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al cari-co, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999.
2. Le acque di lavaggio delle superfici di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni stabili-te dal presente regolamento per le acque di prima pioggia.
3. La formazione, il coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora pro-vengano dalle superfici scolanti di cui al comma 1, lettere a) e b) e l’Autorità competente accerti l’inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant’altro accatastato o depositato sulle superfici stesse.
4. Nei casi di cui al comma 3 l’Autorità competente determina, con riferimento alle singole si-tuazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del pre-sente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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