Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 4
(Competenze)
1. Ai sensi degli articoli 42 e 43 della l.r. 26/2003, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici di cui all’articolo 3 (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) è:
a) il comune, nel caso di recapito nella rete fognaria;
b) la provincia, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati super-ficiali del sottosuolo.
2. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all’articolo 3 provengano da superfici scolanti costituenti pertinenze di edifici e installazioni in cui si svolgono attività soggette alla di-sciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nell’ambito delle procedure previste dal decreto stes-so in ordine al rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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