Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 4
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4
Art. 7
(Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:
a) nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adot-tati dal gestore del servizio idrico e approvati dall’Autorità d’ambito di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 26/2003;
b) in corpo d’acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto stesso;
c) nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi d'ac-qua superficiali, e solo qualora l’Autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sotto-suolo, fermo restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999 e nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo al-legato, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto stesso.
2. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/1999 e il rispetto dei valori limite di emissione è ac-certato su campioni prelevati all’uscita del relativo impianto di trattamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia