Regolamento Regionale
24 marzo 2006
, N. 4
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4
Art. 10
(Autorizzazione agli edifici e alle installazioni esistenti)
1. Per edifici e installazioni esistenti si intendono quelli che all’entrata in vigore del presente re-golamento sono destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smalti-mento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al regolamento stesso, indipendentemen-te dalla circostanza che siano già in esercizio o che gli inerenti lavori di costruzione siano stati ultimati, purché per la loro realizzazione siano stati rilasciati i permessi di costruire, ovvero sia stata presentata una D.I.A. il cui termine per l’inizio delle attività sia decorso e in tali atti ne sia stata espressamente prevista la destinazione allo svolgimento delle attività suddette.
2. Per gli edifici o installazioni di cui al comma 1 la domanda di autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l’Autorità competente di cui all’articolo 4 autorizza lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio, invitando eventualmente il sog-getto responsabile a fornire, in un termine non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta, chiarimenti o a modificare le soluzioni tecniche proposte qualora ritenute non adegua-te, nel qual caso il termine per la pronuncia si intende interrotto.
4. Con l’autorizzazione allo scarico sono prescritti i termini per la realizzazione delle opere oc-correnti a regolarizzare la situazione in atto e per l’avvio e la messa a punto funzionale degli e-ventuali sistemi di trattamento. I termini sono fissati di norma in non oltre trentasei mesi e pos-sono essere ridotti, comunque a non meno di diciotto mesi, per le opere o parti di esse necessarie a regolarizzare situazioni di particolare gravità.
5. Dell’avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali si-stemi di trattamento il soggetto responsabile informa l’Autorità competente di cui all’articolo 4. In tal caso, previo accertamento positivo da parte dell’Autorità stessa, l’autorizzazione è definiti-vamente perfezionata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia