Regolamento Regionale
27 marzo 2006
, N. 6
Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada
(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6
Art. 8
(Rilascio dell’autorizzazione)
1. Il provvedimento di rilascio o diniego dell’autorizzazione è adottato almeno sette giorni prima di quello per il quale è programmata la competizione.
2. L’eventuale diniego dell’autorizzazione è motivato unicamente da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni in merito all’ordine o all’incolumità pubblici ovvero dalla concomitanza con altra manifestazione.
3. L’efficacia della autorizzazione è subordinata all’emanazione dell’ordinanza di chiusura delle strade e di limitazione della circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 285/1992, in mancanza della quale la gara non può avere luogo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia