Regolamento Regionale 14 dicembre 2006 , N. 10

Definizione dei compiti del garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari)

(BURL n. 50, 3° suppl. ord. del 15 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-14;10

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia).
2. Le funzioni di Garante dei detenuti, di seguito indicato come "Garante", sono svolte pro tempore dal Difensore civico sino alla istituzione della figura preposta e alla definizione delle funzioni ad essa attribuite, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli organi e alle strutture amministrative regionali.
3. Il Difensore civico, nell’esercizio delle funzioni di Garante, concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività nell’ambito delle materie di competenza regionale.
4. L’azione del Garante si rivolge all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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