Regolamento Regionale
14 dicembre 2006
, N. 10
Definizione dei compiti del garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari)
(BURL n. 50, 3° suppl. ord. del 15 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-14;10
Art. 2
(Funzioni e obiettivi)
1. Il Garante interviene presso i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, al fine di:
a) assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 3, siano erogate le prestazioni di cui al comma 2;
b) verificare che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d’ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
c) supportare, nei limiti di legge, le persone di cui all’articolo 1, comma 3, nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4;
d) formulare osservazioni, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano persone di cui all’articolo 1, comma 3;
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, secondo quanto previsto negli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 della l.r. 8/2005.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia