Regolamento Regionale 14 dicembre 2006 , N. 10

Definizione dei compiti del garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari)

(BURL n. 50, 3° suppl. ord. del 15 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-14;10

Art. 4
(Collaborazioni)
1. Il Garante collabora con i difensori civici provinciali e comunali e con i titolari di funzione di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di effettuare segnalazioni di situazioni di interesse comune e di coordinare le rispettive attività, nell’ambito delle specifiche competenze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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