Regolamento Regionale 14 dicembre 2006 , N. 10

Definizione dei compiti del garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari)

(BURL n. 50, 3° suppl. ord. del 15 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-14;10

Art. 5
(Relazione al Consiglio regionale)
1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione scritta sull’attività svolta durante l’anno di riferimento congiuntamente alla presentazione annuale della relazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 9, comma 3, della l.r. 8/2005.
2. In casi di particolare rilievo o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare ulteriori relazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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