Regolamento Regionale
14 dicembre 2006
, N. 10
Definizione dei compiti del garante dei detenuti, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari)
(BURL n. 50, 3° suppl. ord. del 15 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-14;10
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per l’avvio delle funzioni di Garante dei detenuti in capo al Difensore civico regionale.
2. Il Consiglio regionale, mediante mezzi di comunicazione idonei, dà notizia dell’attivazione delle funzioni del Garante, da esercitare nel rispetto del principio di leale collaborazione con le amministrazioni competenti, del soggetto incaricato dell’ufficio e tra l’altro dei suoi compiti, della sede, degli orari di apertura, dei recapiti telefonici, dei soggetti che possono richiedere l’attivazione e del carattere di gratuità degli interventi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia