Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 3

Incentivi e contributi per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;3

Art. 4
(Criteri di accesso agli incentivi e contributi)
1. I criteri di accesso disciplinati dal presente Regolamento costituiscono i requisiti minimi per la presentazione delle richieste volte all'ottenimento di incentivi e contributi di cui all'articolo 1.
2. La richiesta per l'ottenimento di incentivi e contributi può essere presentata nel rispetto dei seguenti criteri di accesso:
a) relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), presentazione della richiesta da parte dei gestori;
b) relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), presentazione della richiesta da parte delle Autorità;
c) assenza, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, di cause interdittive, di incapacità o di divieti, anche temporanei, a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, previsti dalla legge o prestabiliti e resi pubblici, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, dai soggetti concedenti in occasione delle singole procedure di concessione di incentivi e contributi;
d) relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), rispondenza degli interventi proposti con la programmazione contenuta nel piano d'ambito approvato, attestata dall'Autorità.
3. In occasione delle singole procedure di concessione degli incentivi e contributi, i soggetti concedenti possono prestabilire e rendere pubbliche, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, ulteriori prescrizioni specifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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