Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 4

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;4

Art. 20
(Disciplina transitoria)
1. Gli operatori del settore dei servizi sono vincolati al rispetto degli standard di qualità decorsi sei mesi dalla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, si applicano integralmente le disposizioni in materia di vincolatività, rispetto e conseguenze per il mancato rispetto degli standard di qualità di cui agli articoli 6, 7 e 9. A decorrere dal medesimo termine gli enti locali, il Garante e l'Osservatorio esercitano le proprie funzioni in ordine al monitoraggio ed al controllo sul rispetto degli standard ed all'adozione delle conseguenti determinazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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