Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 2
(Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico)
1. Tutti i tagli, compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all’articolo 50 della l.r. 31/2008, al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008.(4)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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