Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 7
(Silenzio assenso per interventi in deroga)
1. L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali in deroga alle disposizioni del presente regolamento o della pianificazione forestale può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:
a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati.
3. L'ente forestale può vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'articolo 10.
4. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazioni da parte dell'ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia