Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 9
(Denuncia di inizio attività)
1. Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attività. Alla denuncia di inizio attività sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.(11)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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