Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 12
(Validità del permesso di taglio)
1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.(14)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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