Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 14
(Progetto di taglio)
1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:(16)
a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;
c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;(17)
d) relazione sui metodi di esbosco;
e) cartografia catastale;
f) corografia;
g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi;(18)
h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.
1 bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.(19)
2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.(20)
3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.
4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.(21)
5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.
6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.(22)
7. Al termine dell'intervento, il progettista redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
17. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
18. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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