Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 15
(Relazione di taglio)
1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;(23)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia