Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 16
(Esonero dalla presentazione di allegati)
1. Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.(25)
1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.(26)
NOTE:
26. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia