Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 17
(Controlli)
1. I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'articolo 61, della l.r. 31/2008, riguardante:(27)
a) un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentatività individuati dalla competente struttura regionale, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attività selvicolturali. Il campione è estratto, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione è costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio è in corso di validità e da tutte le istanze il cui permesso di taglio è scaduto da meno di un anno;(28)
b) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 14 e 15 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza;(29)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia