Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 18
(Sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 61, della l.r. 31/2008.(30)
2. I proventi delle sanzioni previste dall’articolo 61 della l.r. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale:(31)
a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale di cui all’articolo 47 della l.r. 31/2008;(32)
d ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.(35)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia