Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 19
(Ripristino dei luoghi))
1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008, chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.(36)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia