Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 21
(Stagione silvana)
1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3 bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.(43)
4. Sono permessi tutto l'anno:
a) i tagli di utilizzazione delle fustaie;
b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
c) i tagli di conversione dei cedui;
d) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.
5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.(44)
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.(45)
7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
44. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
45. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. jj) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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