Regolamento Regionale
20 luglio 2007
, n. 5
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5
Art. 22
(Scarti delle lavorazioni)
1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:
c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull’area interessata al taglio.(49)
2. L’area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.(50)
3. È vietato:
a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d’acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;(51)
3 bis. Per favorire la cippatura o l’asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.(52)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia