Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 22
(Scarti delle lavorazioni)
1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:
a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco;(46)
b) sminuzzato mediante triturazine e distribuito sull'area interessata al taglio;(47)
c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti;(48)
c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull’area interessata al taglio.(49)
2. L’area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.(50)
3. È vietato:
a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d’acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;(51)
b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.
3 bis. Per favorire la cippatura o l’asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.(52)
3 ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l’ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.(53)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
46. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. kk) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
47. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ll) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
48. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. mm) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
49. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. nn) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
50. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. oo) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
51. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. pp) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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